
RC Dentisti, Odontoiatri ed Igienisti Dentali
Nel nostro Paese il numero delle cause civili per richieste di risarcimento per responsabilità civile medica è in costante aumento.
In un tale contesto, e considerando la complessità e la delicatezza delle diverse mansioni che fanno capo ai “Professionisti del sorriso”, una Polizza RC costituisce un investimento necessario per potere svolgere la professione con la dovuta tranquillità, evitando il rischio di incorrere in sanzioni economiche che rendano vano il lavoro svolto per anni.
Il clima economico di grande incertezza in cui viviamo comporta, oltretutto, un aumento della “litigiosità” e di conseguenza ogni professionista, indipendentemente dall’attività svolta, può in ogni momento veder minacciato il proprio patrimonio da richieste di risarcimento da parte di terzi e conseguenti spese di difesa legale.
Caratteristiche
Uno strumento di protezione efficace che tuteli i dentisti, gli odontoiatri e gli igienisti dentali dalle richieste di risarcimento del danno e dei costi di difesa legale è una copertura assicurativa di Responsabilità Civile Professionale.
Per far fronte a questa esigenza si dispone di uno strumento efficace, completo e flessibile prestata per la Responsabilità derivante all’Assicurato che appartenga ad una delle seguenti categorie:
- Medici Dentisti/Odontoiatri – A seguito dell’iscrizione al relativo albo per l’esercizio della professione;
- Igienisti Dentali – A seguito dell’esercizio della professione conseguente alla Laurea in Igiene dentale (D.M. 270/04);
- Medico Dentista/Odontoiatra in veste di Direttore Sanitario.
Garanzie previste
Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo le responsabilità civili dell’assicurato per:
- L’effettuazione di piccoli interventi chirurgici o invasivi, ambulatoriali e/o domiciliari, senza ricorso ad anestesia totale, anche quando l’attività dichiarata non preveda l’esercizio della chirurgia;
- i danni dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere a titolo di colpa lieve e grave, anche nell’ipotesi che l’attività professionale abbia avuto ad oggetto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà per colpa grave (art.2236 c.c.);
- l’attività di pronto soccorso, il rifiuto di adempimento, l’intervento senza consenso in ipotesi di stato di necessità, i danni per omissione di intervento per cure urgenti, quando non sussista dolo;
- l’impiego di ogni strumento e/o attrezzatura resi disponibili nel campo specifico e attinenti alla specializzazione conseguita, ivi compresi il laser, le apparecchiature a raggi X per scopi diagnostici; per i soli radiologi anche per scopi terapeutici;
- i fatti dolosi di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere;
- i danni conseguenti all’implantologia praticata se richiamata in polizza e se è stato pagato il relativo premio. La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 500,00 per ogni sinistro. Per tutti gli altri tipi di danni verrà applicata franchigia di € 500,00 per ogni sinistro.
i danni determinati da fatto doloso delle persone delle quali e/o con le quali l’assicurato debba rispondere; - l’attività dì formazione, docenza, consulenza e/o perizia, nell’ambito dell’attività professionale stessa;
- la proprietà, dall’uso, dall’installazione di cartelli, targhe o insegne dentro o fuori della sede dell’Assicurato; se l’installazione o la manutenzione è affidata a terzi, l’assicurazione opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente i lavori e sono compresi i danni alle cose sulle quali sono installati i cartelli, le targhe o le insegne;
- tutte le operazioni complementari e/o connesse all’attività dichiarata;
- la proprietà e/o utilizzo dei fabbricati occupati dall’Assicurato e nei quali viene svolta l’attività oggetto dell’assicurazione e gli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi ed eventuali cancelli elettrici; sono esclusi i danni derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni;
- danni a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute con il sottolimite di euro 250.000. Resta inteso che nel caso esista polizza incendio comprendente il “Ricorso Terzi” e/o il “Rischio Locativo”, si applica il disposto dell’art. 2).
danni a cose di terzi in consegna o custodia; - retroattività illimitata.
L’importo della franchigia che viene applicata al contratto di assicurazione RC per le professioni di Dentista, Odontoiatra e Igienista Dentale ammonta a 500 euro.



